Questa direttiva nota anche come European Accessibility Act (EAA), approvata il 17 aprile 2019, è entrata in vigore in Italia, dal 28 giugno 2025.
La normativa mira ad armonizzare i requisiti di accessibilità di prodotti e servizi all’interno dell’Unione Europea, al fine di eliminare barriere normative tra gli Stati membri e garantire l’accesso alle persone con disabilità. L’accessibilità è intesa come prerequisito per il buon funzionamento del mercato interno, facilitando la libera circolazione e offrendo vantaggi competitivi alle imprese che offrono soluzioni inclusive.
Operatori economici con obbligo di conformità:
Tutte le imprese (ad eccezione delle microimprese) che offrono prodotti o servizi digitali per mezzo dell'ecommerce, sono soggette agli obblighi della direttiva. Sono escluse le microimprese, cioè quelle con meno di 10 dipendenti o fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro.
Servizi esentati::
Siti web vetrina o informativi senza interazioni contrattuali.
(Brochure, cataloghi senza possibilità di acquisto, non sono soggetti agli obblighi EAA).
Esempi di applicazione della normativa ai servizi:
- E-commerce con modulo di registrazione o checkout → deve essere accessibile (campi, etichette, messaggi di errore leggibili da screen reader, ecc.).
- Sito di prenotazioni viaggi o eventi → moduli inclusi nell’obbligo.
Esempi di non applicazione della normativa:
- Blog con newsletter opzionale → non rientra, perché non porta a un contratto.
- Modulo “contattaci” di un sito vetrina aziendale → non rientra nella normativa.
Riferimenti normativi aggiuntivi per le esenzioni e le misure transitorie:
Articolo 2 - Ambito di applicazione
4. La presente direttiva non si applica ai contenuti di siti web e alle applicazioni mobili seguenti:
a) media basati sul tempo preregistrati pubblicati prima del 28 giugno 2025;
Articolo 32 - Misure transitorie
1. Gli Stati membri prevedono un periodo transitorio che termina il 28 giugno 2030 durante il quale i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data.
Visiona e scarica: Direttiva (UE) 2019/882
Scopri il livello di conformità del tuo sito: https://wave.webaim.org/


